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Autore installazione lampade xenon  (Letto 29423 volte)

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Offline Dexter

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Re:installazione lampade xenon
« Risposta #30 il: Mer 11 Dic 2013, 23:59:11 »
che te possino! ma quando le posti le foto a mattoooooooooooo >:( >:( >:( >:(

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Offline Ghinea

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Re:installazione lampade xenon
« Risposta #31 il: Gio 12 Dic 2013, 00:16:18 »
io ho già installato gli anabbaglianti Xenon vanno benissimo e regolati a mestiere :bye:
Allora dicci marca, tipo, se le hai acquistate da un istallatore o su internet e, non ultimo, se non danno errore alle centralina. Grazie   :bye:

Offline Amedeo

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Re:installazione lampade xenon
« Risposta #32 il: Gio 12 Dic 2013, 08:39:49 »
Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI   
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006. (1)

2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., sono equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. La prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2)

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli. (3)

3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi. (3)

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Art. così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004 e successivamente modificato dall'art.17 della legge 23 febbraio 2006, n.51, di conversione del DL 30 dicembre 2005, n.273.

(2) Art. così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004 e successivamente modificato dall'art. 17 della Legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del DL 30 dicembre 2005, n. 273.

(3) Art. così sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004.

Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
 
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO III - DEI VEICOLI

Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Nel caso di sostituzione delle lampade originali con lampade xenon, durante un controllo alla circolazione stradale da parte degli organi di Polizia, questi sono gli articoli del C.d.S. che potrebbero contestarvi.

Non per portare sfiga  ;)  ma soltanto per portare a conoscenza cosa potrebbe succedere!

 :bye:
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Re:installazione lampade xenon
« Risposta #33 il: Gio 12 Dic 2013, 10:32:23 »
grazie amedeo, molto zelante, io do una tastatina volante ai gioielli di famiglia!  >:D >:D :-[

Offline Amedeo

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Re:installazione lampade xenon
« Risposta #34 il: Gio 12 Dic 2013, 12:12:11 »
grazie amedeo, molto zelante, io do una tastatina volante ai gioielli di famiglia!  >:D >:D :-[

Era soltanto per informare su cosa potrebbe capitare, durante un controllo alla circolazione stradale, nel caso che gli agenti di polizia dovessero accorgersi che sono state sostituite al nostro tipo di autovettura le lampade con altre allo xenon.

 :bye:
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Re:installazione lampade xenon
« Risposta #35 il: Gio 12 Dic 2013, 14:28:30 »
Ciao Amedeo!!
Sembrava che lo avessi postato x far preoccupare Dexter x le nuove pedane!!  >:D  >:D  >:D

Offline Ghinea

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Re:installazione lampade xenon
« Risposta #36 il: Gio 12 Dic 2013, 17:16:45 »
In quello che Luca dice un fondo di verità c'è, ma non diretto a Dexter, ma in generale; mi rivolgo a tutti quelli che esasperano certe modifiche ( come ho fatto anch'io in gioventù ma erano altri tempi, più permissivi ) sbassando le sospensioni, mettendo minigonne e alettoni come fossero aerei, stereo a palla e finestrini aperti, luci quasi viola e marmitte dal rombo pseudoferraristico. Gente che viaggia con auto come sopra, è ovvio che non passano inosservati e polizia e carabinieri quasi inevitabilmente li fermano per controllo che generalmente è molto approfondito e qualcosa di non regolare trovano sempre. In quel senso ha ragione Luca dicendo che è la somma delle modifiche visive e auditive che attira l'attenzione delle forze dell'ordine ma non penso proprio sia il caso di Dexter. Poi purtroppo conta tanto il modo di come ti comporti in strada, come ti poni quando ti fermano sia come atteggiamenti che come aspetto fisico e quì purtroppo si cade nella classificazione visiva delle persone.  :bye:

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samba108

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Re:installazione lampade xenon
« Risposta #37 il: Gio 12 Dic 2013, 21:04:17 »
che te possino! ma quando le posti le foto a mattoooooooooooo >:( >:( >:( >:(


ho montato un Kit xenon PRO-LOGIC con lampada H7.
www.xlracing.it › Home › Tuning - Racing › Illuminazione › Kit Xenon‎

 :bye: :bye: :bye: :bye:

Offline Ric

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Re:installazione lampade xenon
« Risposta #38 il: Gio 12 Dic 2013, 22:30:35 »
chi te le ha montate, tu o elettrauto? nn costano nemmeno tanto.. pensavo per un kit ci volesse 200 300 euro

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Offline Luca Carboni

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Re:installazione lampade xenon
« Risposta #39 il: Ven 13 Dic 2013, 00:42:37 »
Spero che questa ditta sia più seria dei prezzi speciali che propongono!la bellezza di 1 euro 1,30 di sconto  :whistle:  :whistle:

samba108

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Re:installazione lampade xenon
« Risposta #40 il: Ven 13 Dic 2013, 07:12:40 »
chi te le ha montate, tu o elettrauto? nn costano nemmeno tanto.. pensavo per un kit ci volesse 200 300 euro

le ho fatte installare da un elettrauto, per quanto riguarda la serietà io le ho acquistate ad un autoricambi della mia zona firmandomi una garanzia. :good:

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Offline Lorenzo

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Re:installazione lampade xenon
« Risposta #41 il: Ven 13 Dic 2013, 10:53:39 »
Che ne pensate di questi kit?

http://www.xenovision.it/led-xenon/kit-xenon-canbus-h7r-5000k-35w-p-182.html
http://www.xenovision.it/led-xenon/kit-xenon-canbus-h7-5000k-35w-p-176.html

Riguardo alla tipologia, per la nostra Trax quale tipologia è quella corretta?

Citazione
Se la tua auto monta lampade alogene H7, abbiamo tre tipi di lampade per poter ottenere risultati professionali di altissima qualità su qualsiasi faro:
- Se i tuoi fari sono a Parabola, senza oscuratore, e montano lampade H7 alogene, ricordati di acquistare un kit xenon con lampade H7-R.
- Se i tuoi fari sono a Parabola, con oscuratore, e montano lampade H7 alogene, ricordati di acquistare un kit xenon con lampade H7 se hai più di 46mm di spazio prima dell'oscuratore per inserire la lampada, oppure con lampade H7 Corte se hai meno di 46mm. Nel dubbio, acquistalo con lampade H7 Corte che costano poco di più ma entreranno sicuramente!
- Altrimenti se i tuoi fari sono Lenticolari, e montano lampade H7 alogene, acquista un kit xenon con lampade H7.

Se non sbaglio noi abbiamo fari a parabola con oscuratore giusto? Dovrebbe essere quel "cappuccio" cromato davanti alla lampadina nel faro anabbagliante...

Offline massena

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Re:installazione lampade xenon
« Risposta #42 il: Ven 13 Dic 2013, 11:10:12 »
Valuterei anche l'aspetto operatività garanzia,poichè comunque è una alterazione delle condizioni di omologazione del veicolo. Infatti,ad esempio,il montaggio di fari diurni (ce ne sono di belli ed efficaci proprio per Trax) farebbe decadere la garanzia,rendendo impossibile in concreto l'intervento.

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samba108

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Re:installazione lampade xenon
« Risposta #43 il: Ven 13 Dic 2013, 20:54:30 »
Valuterei anche l'aspetto operatività garanzia,poichè comunque è una alterazione delle condizioni di omologazione del veicolo. Infatti,ad esempio,il montaggio di fari diurni (ce ne sono di belli ed efficaci proprio per Trax) farebbe decadere la garanzia,rendendo impossibile in concreto l'intervento.
cosa intendi con fari diurni? a me le lampadine color bianco per le DRL le ha installate il meccanico Opel/Chevrolet.

Offline Dexter

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Re:installazione lampade xenon
« Risposta #44 il: Sab 14 Dic 2013, 03:45:27 »
samba fai due foto per vedere l effetto, di notte è pure meglio  :bye:

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